L’agibilità non si ottiene più, nei casi ordinari, attendendo il rilascio di un certificato comunale: l’articolo 24 del D.P.R. 380/2001 prevede una Segnalazione Certificata che attesta le condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico, conformità dell’opera al progetto e gli ulteriori requisiti previsti. La SCA è quindi uno degli adempimenti conclusivi più importanti dopo una nuova costruzione o determinati interventi su edifici esistenti.
Quando deve essere presentata
L’articolo 24 prevede la presentazione della SCA per nuove costruzioni, ricostruzioni o sopraelevazioni totali o parziali e per interventi su edifici esistenti che possano influire sulle condizioni rilevanti ai fini dell’agibilità.
La segnalazione deve essere presentata entro quindici giorni dall’ultimazione dei lavori di finitura dell’intervento nei casi previsti dalla norma. La mancata presentazione è soggetta alla sanzione amministrativa indicata dal Testo Unico.
Cosa attesta la SCA
La segnalazione riguarda la sicurezza, l’igiene, la salubrità, il risparmio energetico, gli impianti e la conformità dell’opera al progetto. Non è quindi un semplice modulo di chiusura, ma il punto in cui convergono molti documenti prodotti durante il cantiere.
Il professionista deve verificare che il fascicolo finale sia coerente e che gli adempimenti necessari siano effettivamente conclusi.
Documenti principali da coordinare
Tra la documentazione prevista dall’articolo 24 rientrano l’attestazione del direttore dei lavori o di un professionista abilitato, il certificato di collaudo statico o la dichiarazione di regolare esecuzione nei casi previsti, le dichiarazioni relative all’accessibilità, gli estremi dell’aggiornamento catastale e la documentazione di conformità degli impianti.
A seconda dell’intervento possono inoltre essere necessari APE, documentazione energetica, fine lavori strutturale e ulteriori attestazioni previste dalle discipline di settore.
Agibilità parziale e singole unità
La normativa consente, in determinate condizioni, di presentare la segnalazione anche per singoli edifici, porzioni funzionalmente autonome o singole unità immobiliari, purché siano rispettati i presupposti stabiliti dall’articolo 24.
Questa possibilità può essere utile negli interventi complessi o realizzati per fasi, ma deve essere valutata verificando opere comuni, urbanizzazioni, strutture e impianti connessi.
Presentazione a Lamezia Terme e controlli
Il Comune di Lamezia Terme gestisce le Segnalazioni Certificate di Agibilità tramite lo Sportello Unico per l’Edilizia e la piattaforma CalabriaSUE. Il Comune pubblica inoltre le modalità di pagamento dei diritti relativi alle pratiche edilizie.
La presentazione della SCA non elimina i controlli dell’amministrazione: il Testo Unico consente agli enti competenti di disciplinare verifiche e ispezioni, anche a campione. È quindi essenziale che asseverazioni e allegati siano completi e coerenti.
Domande frequenti
L’agibilità viene ancora “rilasciata” dal Comune?
La disciplina ordinaria dell’art. 24 prevede una Segnalazione Certificata di Agibilità presentata dal soggetto interessato con le attestazioni tecniche necessarie.
Serve la SCA dopo ogni ristrutturazione?
No. È richiesta per gli interventi indicati dall’articolo 24, compresi quelli su edifici esistenti che possono influire sulle condizioni rilevanti ai fini dell’agibilità.
Posso presentare la SCA se il Catasto non è aggiornato?
Tra gli allegati sono previsti gli estremi dell’avvenuta dichiarazione di aggiornamento catastale, quando dovuta. Gli adempimenti devono quindi essere coordinati.
Conclusione
La Segnalazione Certificata di Agibilità chiude il percorso di un intervento edilizio e richiede che la documentazione prodotta durante i lavori sia completa e coerente. Raccoglierla e verificarla già in corso d’opera rende più rapida la fine lavori e riduce il rischio di richieste di integrazione da parte degli uffici.
Lo Studio può seguire la fase di fine lavori e predisporre la Segnalazione Certificata di Agibilità, coordinando documentazione edilizia, strutturale, impiantistica, energetica e catastale.
Se hai bisogno di ulteriori dettagli o assistenza sul tema trattato in questo articolo non esitare a contattarci: saremo a disposizione e ben felici di fornirti una consulenza personalizzata.
Riferimenti normativi e fonti ufficiali
Fonti utili per verificare il testo vigente e approfondire la materia:
- D.P.R. 380/2001, art. 24 - Agibilità
- MIT - Linee di indirizzo e criteri interpretativi del DL Salva Casa
- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - Testo Unico dell’Edilizia
Contenuto informativo aggiornato al 9 settembre 2026. La disciplina edilizia richiede sempre la verifica delle norme nazionali, regionali, comunali e di settore applicabili al caso concreto.